I.M.U.

L’IMU è un’imposta che, a partire dal 2012, sostituisce l’ICI e, relativamente a tutti gli immobili non locati, l’IRPEF e le addizionali all’IRPEF regionali e comunali;

Dal 2014 l’IMU è stata integrata nella IUC (Imposta Unica Comunale) istituita dalla Legge 27 dicembre 2013 n.147.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

Devono pagare l’IMU il proprietario, il titolare reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali ed il locatario in caso di leasing.

L’IMU dal 1° gennaio 2014 non si applica:

  • All‘abitazione principale e pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). Fanno eccezione le abitazioni principali classificate nelle categorie di lusso: A/1, A/8 e A/9, per le quali l’imposta resta dovuta;
    Alla casa coniugale e relative pertinenze (come individuate al punto precedente) assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
    All’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
    Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle apposite norme secondarie (decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008 – G.U. 146/24.06.2008);
    Ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, articolo 13, D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n° 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
    Ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintato che permane tale condizione purché non siano, in ogni caso, locati;
    Agli immobili destinati ad attività di ricerca scientifica.

A decorrere dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residente all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Dal 2016 l’Imposta non si applica:

  • Agli immobili di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale da studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
  • Ai terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola, a prescindere dalla loro ubicazione, nonché quelli a immutabile destinazione agro-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Dal 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il comodante per poter fruire del dimezzamento della base imponibile, dovrà presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

Dal 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, art.431, l’IMU, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.


VERSAMENTO

L’imposta è versata in autoliquidazione da parte del contribuente con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il Comune non invia modelli di pagamento precompilati.

Il pagamento dell’ACCONTO IMU dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2023.

Il pagamento del SALDO IMU dovrà essere effettuato entro il 18 dicembre 2023.


DICHIARAZIONE IMU relativa all’anno 2022

La dichiarazione IMU riferita a variazioni intervenute nel corso dell’anno 2021 e rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta deve essere presentata direttamente all’Ufficio Tributi oppure spedita con raccomandata o trasmessa in via telematica per posta certificata all’indirizzo protocollo.comune.ficarolo.ro@pecveneto.it entro il termine del 30 giugno 2022 con l’utilizzo del modello ministeriale pubblicato sul sito internet comunale https://www.comune.ficarolo.ro.it/documenti/modulistica/


Determinazione aliquote IMU per l’anno 2023

Determinazione aliquote IMU per l’anno 2018

Versamento Acconto IMU – Anno 2017

Determinazione aliquote IMU per l’anno 2017

Determinazione aliquote IMU per l’anno 2016

Versamento Saldo IMU – Anno 2016

Versamento Acconto IMU  – Anno 2016

Determinazione aliquote IMU per l’anno 2015

Versamento Saldo IMU – Anno 2015

Versamento Acconto IMU – Anno 2015

Determinazione aliquote IMU per l’anno 2014

Modello dichiarazione IMU/TASI enti non commerciali

Versamento Saldo IMU  – Anno 2014

Versamento Acconto IMU – Anno 2014

Dichiarazione IMU 2013 – scadenza 30 giugno 2014

Versamento Seconda Rata IMU – Anno 2013

Versamento Acconto IMU – Anno 2013

Determinazione aliquote IMU per l’anno 2013

Modello di dichiarazione IMU e relative istruzioni (scadenza 30 giugno anno successivo)

Versamento Saldo IMU – anno 2012

Come si applica l’IMU per il 2012

Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012

Versamento Acconto IMU – Anno 2012

Compilazione F24 – Campo rateazione/mese rif.: codice da inserire

AVVISO PER I CONTRIBUENTI RESIDENTI

Determinazione aliquote IMU per l’anno 2012

Regolamento IMU


CALCOLO IMU 2013

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CALCOLO IMU 2014

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CALCOLO IMU 2015

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CALCOLO IMU 2016

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CALCOLO IMU 2017

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CALCOLO IMU 2023

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