TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2014
TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2014
Dal 1 gennaio 2014 con la Legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) entra in vigore la TASI – Tassa sui servizi indivisibili – destinata a finanziare i costi per lì erogazione dei servizi indivisibili quali la viabilità e trasporti, la pubblica illuminazione, i servizi anagrafe, culturali, sociali e sportivi.
Con deliberazione del C.C. n. 20 del 28.07.2014 è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della TASI (inserito nella sezione seconda del regolamento della IUC) e con deliberazione del C.C. n. 22 del 28.07.2014 sono state approvate le seguenti aliquote:
Aliquota unica di base 1 per mille
Non si applicano detrazioni d’imposta
CHI DEVE PAGARE
Il possessore o il detentore di fabbricati (compresi gli immobili adibiti ad abitazione principale) ed aree fabbricabili.
Nel caso in cui l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile, l’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento del tributo complessivamente dovuto e il titolare del diritto reale deve corrispondere il 70 per cento del tributo.
In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
CALCOLO DELLA TASSA
La tassa è dovuta in base ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione di fabbricati e/o dell’area fabbricabile.
La base imponibile per il calcolo della TASI è la stessa dell’IMU.
Per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per i fabbricati di interesse storico o artistico, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
VERSAMENTO
Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
Il pagamento della TASI dovrà essere effettuato in due rate:
- ACCONTO entro il 16 ottobre 2014
- SALDO entro il 16 dicembre 2014
I pagamenti possono essere effettuati su tutto il territorio nazionale, presso qualsiasi sportello bancario o postale utilizzando il modello F24 e i seguenti codici tributo:
CODICE TRIBUTO |
DESCRIZIONE |
3958 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per l’abitazione principale e relative pertinenze |
3959 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale |
3960 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili |
3961 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati |
Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore ad €. 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
Il CODICE ENTE per il Comune di Ficarolo è il seguente: D568
DICHIARAZIONE
Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
In fase di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU o della previgente ICI contenenti tutti gli elementi utili per l’applicazione del tributo.
Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nei termini sopra indicati.