TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2015
Si informano i Signori Contribuenti che per l’anno 2015 il pagamento della 2^ RATA TASI, pari al saldo della tassa annua dovuta, deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2015 sulla base delle aliquote e detrazioni stabilite con deliberazione del C.C. n.14 del 23.07.2015 ovvero:
Aliquota unica di base 1 per mille
Non si applicano detrazioni d’imposta
COME PAGARE
Il versamento dell’imposta dovuta può essere effettuato presso tutti gli sportelli degli istituti bancari e presso gli uffici postali mediante il modello di pagamento F24 e utilizzando i seguenti codici tributo:
CODICE TRIBUTO |
DESCRIZIONE |
3958 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per l’abitazione principale e relative pertinenze |
3959 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale |
3960 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili |
3961 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati |
Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore ad €. 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
Il CODICE ENTE per il Comune di Ficarolo è il seguente: D568
TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI – ACCONTO ANNO 2015
Dal 1 gennaio 2014 con la Legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) entra in vigore la TASI – Tassa sui servizi indivisibili – destinata a finanziare i costi per l’ erogazione dei servizi indivisibili quali la viabilità e trasporti, la pubblica illuminazione, i servizi anagrafe, culturali, sociali e sportivi.
Con deliberazione del C.C. n. 20 del 28.07.2014 è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della TASI (inserito nella sezione seconda del regolamento della IUC) e con deliberazione del C.C. n. 22 del 28.07.2014 sono state approvate le aliquote per l’anno 2014.
Per l’anno 2015 il pagamento dell’acconto TASI, deve essere effettuato utilizzando le aliquote stabilite per l’anno d’imposta 2014 ovvero:
Aliquota unica di base 1 per mille
Non si applicano detrazioni d’imposta
CHI DEVE PAGARE
Il possessore o il detentore di fabbricati (compresi gli immobili adibiti ad abitazione principale) ed aree fabbricabili.
Per detentore si intende il soggetto che utilizza l’immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale. In particolare, sono detentori tenuti al pagamento TASI:
– l’inquilino, quando l’immobile è dato in locazione,
– il comodatario, quando l’immobile è oggetto di comodato;
– l’affittuario, quando l’immobile è oggetto di un contratto di affitto di azienda
Nel caso in cui l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal titolare del diritto reale sull’immobile, l’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento del tributo complessivamente dovuto e il proprietario o il titolare del diritto reale deve corrispondere il 70 per cento del tributo.
In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
CALCOLO DELLA TASSA
La tassa è dovuta in base ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione di fabbricati e/o dell’area fabbricabile.
La base imponibile per il calcolo della TASI è la stessa dell’IMU.
Per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per i fabbricati di interesse storico o artistico, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
VERSAMENTO
Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il Comune non invia modelli di pagamento precompilati.
Il pagamento dell’ACCONTO TASI dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2015.
I pagamenti possono essere effettuati su tutto il territorio nazionale, presso qualsiasi sportello bancario o postale utilizzando il modello F24 e i seguenti codici tributo:
CODICE TRIBUTO |
DESCRIZIONE |
3958 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per l’abitazione principale e relative pertinenze |
3959 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale |
3960 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili |
3961 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati |
Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore ad €. 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
Il CODICE ENTE per il Comune di Ficarolo è il seguente: D568
DICHIARAZIONE TASI
Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune e disponibile sul sito internet comunale comuneficarolo.sitiwebrovigo.it, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. Entro il 30 giugno 2015 vanno presentate le dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2014 direttamente all’ufficio tributi oppure spedite con raccomandata senza ricevuta di ritorno o trasmesse in via telematica per posta certificata al seguente indirizzo: protocollo.comune.ficarolo.ro@pecveneto.it
DICHIARAZIONE TASI DEL POSSESSORE
Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili (ICI) e ai fini IMU si considerano valide se contengono tutti gli elementi utili per l’applicazione del tributo.
Tutti i possessori di immobili soggetti a TASI che non hanno presentato una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nei termini sopra indicati.
DICHIARAZIONE TASI DEL DETENTORE
Tutti i detentori degli immobili (inquilini, comodatari, affittuari) sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI.