TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2016
TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI – SALDO ANNO 2016
TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI – ACCONTO ANNO 2016
Dal 1 gennaio 2014 con la Legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) è entrata in vigore la TASI – Tassa sui servizi indivisibili – destinata a finanziare i costi per l’ erogazione dei servizi indivisibili quali la viabilità e trasporti, la pubblica illuminazione, i servizi anagrafe, culturali, sociali e sportivi.
Con deliberazione del C.C. n. 9 del 28.04.2016 è stato modificato il Regolamento Comunale per la disciplina della TASI (inserito nella sezione seconda del regolamento della IUC) approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 28.07.2014.
Per l’anno 2016 il pagamento dell’acconto TASI, deve essere effettuato utilizzando le aliquote approvate per l’anno 2016 con deliberazione del C.C. n.11 del 28.04.2016 (invariate rispetto le aliquote del 2015) ovvero:
Aliquota unica di base 1 per mille
Non si applicano detrazioni d’imposta
CHI DEVE PAGARE
Il possessore o il detentore difabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazioneprincipale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili.
Per detentore si intende il soggetto che utilizza l’immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale. In particolare, sono detentori tenuti al pagamento TASI:
– l’inquilino, quando l’immobile è dato in locazione,
– il comodatario, quando l’immobile è oggetto di comodato;
– l’affittuario, quando l’immobile è oggetto di un contratto di affitto di azienda
Nel caso in cui l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal titolare del diritto reale sull’immobile, l’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento del tributo complessivamente dovuto e il proprietario o il titolare del diritto reale deve corrispondere il 70 per cento del tributo.
In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
ESCLUSIONI
Dal 01.01.2016 la TASI non si applica alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale (e relative pertinenze nella misura massima di una unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
RIDUZIONI
La base imponibile è ridotta del 50%:
– per i fabbricati di interesse storico artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;
– per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;
– per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate delle categorie catastali A71, A/8 e A/9.
Dal 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n.431, la TASI, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.
CALCOLO DELLA TASSA
La tassa è dovuta in base ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione di fabbricati e/o dell’area fabbricabile.
La base imponibile per il calcolo della TASI è la stessa dell’IMU.
VERSAMENTO
Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il Comune non invia modelli di pagamento precompilati.
Il pagamento dell’ACCONTO TASI dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2016.
I pagamenti possono essere effettuati su tutto il territorio nazionale, presso qualsiasi sportello bancario o postale utilizzando il modello F24 e i seguenti codici tributo:
CODICE TRIBUTO |
DESCRIZIONE |
3958 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per l’abitazione principale e relative pertinenze |
3959 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale |
3960 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili |
3961 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati |
Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore ad €. 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
Il CODICE ENTE per il Comune di Ficarolo è il seguente: D568