Cambio di residenza in tempo reale
Cambio di residenza in tempo reale
L’art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di
* ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE
* ISCRIZIONE ANAGRAFICA DALL’ESTERO
* CAMBIO DI ABITAZIONE ALL’INTERNO DEL COMUNE
* EMIGRAZIONE ALL’ESTERO
nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.
QUESTE DISPOSIZIONI ENTRANO IN VIGORE A PARTIRE DAL 9 MAGGIO 2012.
I cittadini dovranno rendere le dichiarazioni anagrafiche attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno (e disponibili in calce a questa pagina), compilati in tutte le parti indicate come obbligatorie, contrassegnate da un asterisco (*).
N.B. I cittadini stranieri dovranno presentare, altresì, la documentazione indicata come obbligatoria e contraddistinta da un asterisco (*) nell’allegato A) per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea e nell’allegato B) per i cittadini appartenenti all’Unione Europea.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato B).
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
1. direttamente allo sportello dell’ufficio anagrafe del Comune di Ficarolo in Via Cesare Battisti n. 139 negli orari di apertura al pubblico dello sportello: lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 e martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
2. per raccomandata, indirizzata a: Ufficio Anagrafe del Comune di Ficarolo – Via Cesare Battisti, n. 139 – 45036 FICAROLO (RO)
3. per fax al numero 0425/708393
4. per posta elettronica semplice al seguente indirizzo anagrafe@comune.ficarolo.ro.it
5. per posta elettronica certificata al seguente indirizzo anagrafe.ficarolo@pec.it
L’invio di cui ai punti 4 o 5 è consentito ad una delle seguenti condizioni:
1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
2. che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
PROCEDURA SEGUITA DALL’UFFICIO ANAGRAFE
A seguito della dichiarazione resa l’Ufficiale d’Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i due giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse.
L’Ufficiale d’Anagrafe, entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, dispone accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata e deve comunicare al cittadino interessato, entro lo stesso termine, l’eventuale esito negativo.
Se, decorso tale termine, il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considera definitivamente accettata, con applicazione della regola del silenzio – assenso.
CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione resa, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace; inoltre l’Ufficiale d’Anagrafe segnalerà alle autorità di Pubblica Sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
ALLEGATI:
DICHIARAZIONE DI RESIDENZA
DICHIARAZIONE TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL’ESTERO
DICHIARAZIONE RESIDENZA ALLEGATO A
DICHIARAZIONE RESIDENZA ALLEGATO B